REDDITO DI EMERGENZA

Decreto Ristori: Per i nuclei già beneficiari si estende il Reddito di Emergenza (Rem) per due mensilità: novembre e dicembre 2020.

Il Rem può altresì essere richiesto per una singola quota nei mesi di novembre e dicembre anche per i nuovi richiedenti, purché rispettino gli stessi requisiti reddituali (relativi al mese di settembre), patrimoniali e anagrafici fissati in precedenza e presentino domanda entro il 30 novembre 2020. Potranno presentare la nuova domanda esclusivamente:

  • i nuclei che non hanno mai ottenuto il beneficio in precedenza (perche' non hanno presentato la domanda o perche' non e' stato loro riconosciuto il beneficio);

  • i nuclei che hanno ottenuto solo il primo Rem (quello introdotto dal decreto legge 34/2020) e non anche il secondo (quello previsto dal decreto legge 104/2020).

Per tutti i nuclei gia' beneficiari del Rem di cui al decreto legge n. 104/2020, infatti, il riconoscimento avverra' d'ufficio, senza necessita' di presentare domanda.
 

Chi può richiederlo?

I requisiti per richiedere il Reddito di Emergenza sono:

  • residenza in Italia del richiedente;
  • un valore dell’ISEE o dell’ISEE corrente inferiore a €15.000, in presenza di minori nel nucleo familiare l’Indicatore da utilizzare è l’ISEE MINORI.
  • reddito familiare di importo inferiore all’ammontare mensile del beneficio spettante (da €400 a €800 come indicato in tabella); per tale calcolo viene indicato di seguire il principio di cassa.
  • patrimonio mobiliare riferito all’anno 2019 di importo inferiore a €10.000 per nucleo composto da una persona, tale soglia è incrementata di €5.000 per ogni componente successivo al primo fino ad un massimo di €20.000. Se nel nucleo è presente un disabile grave o non autosufficiente  la soglia è incrementata di €5.000;

Non si ha diritto al reddito di emergenza se:

  • uno dei componenti del nucleo familiare ha percepito una delle indennità prevista dal decreto CURA ITALIA,
  • percettori di Reddito o pensione di Cittadinanza;
  • se pensionati ad eccezione di titolari di assegno ordinario di invalidità;
  • se detenuti o ricoverati in strutture di lunga degenza a totale carico dello Stato; in questi casi rimane il diritto ad accedere al beneficio per i rimanenti componenti del nucleo familiare ovvero non devono essere conteggiati sulla scala di equivalenza detenuti e/o ricoverati a totale;
  • titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo.

Riportiamo di seguito le indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica appartenenti alle seguenti categorie per i quali NON è possibile ottenere il ReM:

  • lavoratori autonomi iscritti alle gestioni INPS;
  • liberi professionisti titolari di partita IVA iscritti alla gestione separata;
  • lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata;
  • lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori dello spettacolo;
  • lavoratori agricoli;
  • lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori intermittenti;
  • lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
  • incaricati alle vendite a domicilio;
  • lavoratori domestici.

Compatibilità con Disoccupazione NASPI e CASSA INTEGRAZIONE:

Il ReM è compatibile con disoccupazione e cassa integrazione.

In questi casi bisognerà fare attenzione in presenza di:

  • NASPI, il reddito percepito deve essere conteggiato insieme agli altri redditi percepiti dalla famiglia, nel mese di aprile, al fine di verificare il requisito del reddito familiare;
  • se in cassa integrazione, il reddito percepito ad aprile deve essere conteggiato con quelli del nucleo al fine di verificare il requisito del reddito familiare; si ricorda che in caso di titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo, non si ha diritto alla prestazione.

I documenti per presentare la domanda:

Prima di presentare la domanda è necessario essere in possesso dell’attestazione riportante il calcolo dell’ISEE 2020

Nel caso in cui almeno un componente del nucleo familiare abbia perso o ridotto la propria attività lavorativa, è possibile richiedere l’ISEE “corrente” al fine di aggiornare il proprio calcolo ISEE con redditi riferiti all’ultimo periodo e non ai due anni precedenti così come previsto dall’ISEE ordinario.

Per ricevere assistenza gratuita nella presentazione dell’Isee, sia ordinario che corrente, contatta la sede Caf Cisl più vicina

A quanto ammonta il REM?

L’importo minimo complessivo del bonus è pari a €800 (erogato in due quote da €400) per un nucleo familiare composto da una persona e può arrivare fino a €1.600 per le famiglie più numerose (erogato in due quote da €800). L’importo massimo del beneficio viene portato ad €1.680 (due quote mensili da €840) per le famiglie con presenza di disabile grave o non autosufficiente.

Ad esempio:

  • famiglia di 1 persona: importo complessivo €800 (due mensilità da €400);
  • famiglia di 2 persone maggiorenni: importo complessivo €1.120 (due mensilità da €560);
  • famiglia di 3 persone, due maggiorenni e un minorenne: €1.280 (due mensilità da €640);
  • famiglia di 4 persone, due maggiorenni e due minorenni: €1.440 (due mensilità da €720);
  • famiglia di 4 persone, tre maggiorenni e un minorenne: importo massimo € 1.600 (due mensilità da €800);
  • famiglia di 5 persone, due maggiorenni e tre minorenni: importo massimo € 1.600 (due mensilità da €800);

 

Come presentare la domanda:

Per assistenza nella presentazione è possibile rivolgersi al Caf CISL o al Patronato Inas.

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