Over 75: Esenzione Canone RAI entro il 30/11

Possono fruire del beneficio i contribuenti con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 6713,98 euro (516,46 per tredici mensilita) e che non convivono con altri soggetti diversi dal coniuge stesso. Gli interessati che, pur avendo i requisiti hanno gia' provveduto al pagamento, possono chiedere il rimborso.

 

La Finanziaria 2008 (articolo 1, comma 132, della legge 244/2007) ha introdotto l’esenzione dal canone Rai per i contribuenti con almeno 75 anni di età. La circolare n. 46/E del 20 settembre fornisce chiarimenti sui requisiti necessari per poterne usufruire, le regole per richiedere l’agevolazione e il rimborso del canone versato per gli anni 2008-2010.

Requisiti per il beneficio
L’esonero spetta, per il televisore che si trova nella casa di residenza, ai contribuenti che hanno compiuto 75 anni entro il termine di scadenza del pagamento del canone Rai (31 gennaio e 31 luglio) o alla data in cui viene attivato l’abbonamento.

Il richiedente non deve convivere con soggetti diversi dal coniuge che siano titolari di un reddito proprio. Nel limite di reddito massimo per ottenere l’esonero (6.713,98 euro, ossia 516,46 euro per tredici mensilità) - rappresentato dalla somma del reddito del richiedente e di quello del coniuge convivente e riferito all’anno precedente a quello in cui si intende usufruire dell’esenzione - rientrano:

    * il reddito risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata per l’anno precedente o dal modello Cud (per chi è esonerato dalla dichiarazione)
    * i redditi soggetti a imposta sostituiva o ritenuta a titolo di imposta (interessi maturati su depositi bancari e postali, Bot, Cct e altri titoli di Stato, proventi da quote di investimenti)
    * le remunerazioni corrisposte da organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e da quelli centrali della Chiesa cattolica
    * i redditi di fonte estera non tassati in Italia.

Dal calcolo sono invece esclusi:

    * i redditi esenti da Irpef (come le pensioni di guerra, quelle per gli invalidi civili e le rendite Inail)
    * il reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze
    * i trattamenti di fine rapporto e le relative anticipazioni
    * altri redditi soggetti a tassazione separata.

Scadenze

Coloro che fruiscono dell'esenzione per la prima volta dovranno presentare la richiesta entro il 30 aprile di ciascun anno.

Chi invece ne beneficerà a partire dal secondo semestre dell'anno, perché compie i 75 anni tra febbraio e luglio, potrà presentarla entro il 31 luglio e, per il 2010, entro il prossimo 30 novembre.

Per le annualità successive, i contribuenti potranno continuare ad avvalersi dell'agevolazione senza dover presentare nuove dichiarazioni.

Chi invece nel corso dell'anno attiva per la prima volta un abbonamento al servizio radiotelevisivo, deve inviare la dichiarazione entro 60 giorni.


Rimborso
Chi ha pagato il canone per gli anni 2008, 2009 e 2010 anche in presenza delle condizioni di ammissione al beneficio, può richiedere la restituzione dell’importo presentando un apposito modello entro il 30 novembre. Il rimborso, in contanti, avverrà presso gli uffici postali.

© Riproduzione riservata - 20 Settembre 2010

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