Esenzione Canone RAI: rivolgiti al Caf Cisl per la dichiarazione!
Dal 2016 il canone Rai non si paga più con il solito bollettino postale, ma verrà addebitato direttamente nella bolletta dell’utenza elettrica. Altra novità, si paga meno e si paga a rate: l'importo dovuto scende dai 113,50 euro a 100 euro, che verranno versati in 10 rate da 10 euro l'una. Quest'anno però, la prima rata slitta a luglio e recupererà anche i mesi precedenti. Mancava però ancora l’ultima informazione fondamentale per i contribuenti che hanno diritto all’esonero dal pagamento: come comunicare il diritto a non vedersi addebitato automaticamente il canone? Con un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate (24/03/2016 prot. N. 45059) sono state fornite le indicazioni operative e approvato il modello che deve essere utilizzato esclusivamente dai contribuenti titolari di utenza di fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale (gli intestatari del contratto e delle bollette elettriche). La dichiarazione sostitutiva si può presentare mediante una specifica applicazione web disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, inviando il modello compilato e la fotocopia di un documento di identità del dichiarante ( indirizzata a Agenzia delle entrate - Ufficio Torino 1 - Sportello abbonamenti TV Casella postale 22 - 10121 – Torino), o semplicemente rivolgendosi al Caf Cisl. Fondamentale la scadenza, in particolare per questo primo anno: in via transitoria per l'anno 2016, la dichiarazione sostitutiva presentata a mezzo del servizio postale entro entro il 16 maggio 2016, ha effetto per l'intero canone dovuto per l'anno 2016. Ricordiamo infatti che la dichiarazione non è una tantum ma va presentata ogni anno. Ricordiamo infine le tipologie di esenzione indicate nel modello: - non detenzione di un apparecchio TV, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica, in alcuna delle abitazioni in cui il dichiarante è titolare di utenza elettrica; - non detenzione di un ulteriore apparecchio televisivo oltre a quello per il quale è stata precedentemente presentata una denunzia di cessazione dell’abbonamento per suggellamento, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica, in alcuna delle abitazioni in cui il dichiarante è titolare di utenza elettrica; - il canone non deve essere addebitato in alcuna delle utenze elettriche intestate al dichiarante in quanto il canone è dovuto in relazione all’utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica; - del venir meno dei presupposti di una dichiarazione sostitutiva precedentemente presentata. Tale dichiarazione deve essere tempestivamente effettuata qualora vengano meno i presupposti di una dichiarazione sostitutiva precedentemente resa, ad esempio nel caso di successivo acquisto di un apparecchio televisivo. Rimane invariata la richiesta di esenzione per i contribuenti ultrasettantacinquenni con reddito inferiore a 6.713 euro. Dalle FAQ presenti sul sito della RAI sembra che tale limite venga portato a 8.000 ma manca ancora l’apposito decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, che confermi l’innalzamento del reddito per godere dell’esenzione.
© Riproduzione riservata - 7 Aprile 2016