-
dichiarazione redditi marittimo su nave straniera
I redditi prodotti all' estero da un soggetto residente sono da inserire nella dichiarazione dei redditi Unico e/o 730. Infatti, sulla base dell'articolo 3 del DPR 917/86 Tuir, conformemente al principio della tassazione del reddito mondiale - world wide taxation - (salva eventuale diversa regolamentazione della convenzione contro le doppie imposizioni, se esistente), dovrà dichiarare questi redditi anche in Italia. Se le imposte sono state pagate all' estero a titolo definitivo, potranno essere portate in detrazione della imposta italiana (articolo 165 del Tuir). Per completezza di informazione le rappresento che l'Amministrazione finanziaria nella Circolare 55/E del 20 giugno 2002 ha precisato che per i lavoratori marittimi imbarcati su navi battenti bandiera estera trova applicazione l'art. 5 della Legge. n. 88/2001 che prevede l'esclusione dalla base imponibile del reddito dell'attività prestata su navi per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di un 12 mesi. Pertanto qualora abbia prestato servizio per un periodo superiore a 183 giorni, i redditi da Lei prodotti sono comunque esenti da tassazione.
-
Detraggo il 50% del mutuo stipulato nel 2003 insieme a mia sorella per l'acquisto dell'abitazione principale di entrambe. Quest'anno mi sposo e trasferisco la residenza nella casa del mio futuro marito, potro' continuare a detrarre il mutuo in quanto nell'appartamento continuera' ad abitare mia sorella? Grazie
La risposta è affermativa in quanto, per espressadisposizione normativa (art. 15 comma 1 lettera b) DPR 917/86 TUIR), tale detrazione compete per gli interssi passivi pagati in dipendenza di un contratto di mutuo stipulato per l'acquisto di un immobile da adibire ad abitazione principale propria o di un familiare ( la sorella è sicuramente un familiare).
-
un coniuge con pensione sociale che supera il limite di € 2841 può essere considerato a carico dell'altro coniuge?
La risposta è affermativa. Come previsto dall'art. 12 del DPR 917/86 TUIR, nel limite di reddito di 2.840,51 euro che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico, devono essere computati i seguenti redditi esenti da imposta:- le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari, missioni, dalla Santa sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica;- la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato.
Gli altri redditi esclusi da tassazione, come ad esempio "l'assegno sociale", non rilevano ai fini della detrazione per familiare a carico. Infatti l'assegno sociale è una prestazione di natura assistenziale riservata ai cittadini italiani che hanno 65 anni di età, risiedono stabilmente in Italia e che hanno redditi inferiori ai limiti previsti dalla legge.Tale assegno, come chiarito dalla circolare 19 del 1º giugno 1985 del ministero delle Finanze, è esente da Irpef, e quindi non concorre alla formazione del reddito complessivo del soggetto di imposta. Per effetto di ciò, anche se il titolare di tale assegno supera il limite di reddito per essere a carico, potrà comunque essere considerato fiscalmente a carico.
-
E' possibile mettere a detrazione gli interessi di un mutuo prima casa nel caso di trasferimento di residenza (ad oltre 130 km ed in altra regione)per motivi di lavoro?
Nello specifico, possedendo una seconda casa (acquistata senza benefici fiscali) nelle vicinanze del nuovo lavoro, è possibile prendere ivi residenza e continuare a fruire della predetta detrazione?
grazie
La risposta è affermativa.
In merito a tale problematica l'Amministrazione finanziairia nella risposta 4.5 della Circoalre 21/E del 23 aprile 2010 ha precisato che nel caso in cui il contribuente che usufruisce della detrazione per gli interessi passivi si trasferisca per motivi di lavoro, può continuare a godere della detrazione degli interessi passivi pagati per l'acquisto dell'abitazione principale, anche se la residenza viene fissata in un comune limitrofo a quello in cui si trova la sede di lavoro, non soltanto, quindi, quando la nuova dimora abituale è nello stesso comune in cui svolge la sua attività
-
Se a causa della morte di uno dei coniugi, il coniuge superstite esercita il diritto di abitazione,i figli hanno l'obbligo di dichiarare la loro parte di successione sul 730? Devono pagare l'Imu come seconda abitazione per la loro quota? Nel ringraziarvi anticipatamente vi porgo i miei più distinti saluti. Sergio Tomaselli.
Il quesito così formulato non consente una risposta corretta ed esaustiva in quanto troppo generico, non è dato conoscere infatti l'oggetto della "successione". Qualora oggetto della successione sia l'immobile adibito ad 'abitazione principale' coniugale, e il coniuge superstite eserciti il diritto di abitazione, previsto dall'art.540 c.c., sulla casa coniugale, cioè ci abita, (pur essendo proprietario, dal punto di vista patrimoniale, solo di parte dell'immobile), ai fini Irpef dovrà dichiarare (dalla data di apertura della successione), interamente l'immobile nella propria dichiarazione dei redditi e ai fini IMU il pagamento dell'imposta sarà dovuto interamente dal coniuge superstite il quale dovrà applicare l'aliquota agevolata (base 0,4%) prevista per l' abitazione, e le detrazioni spettanti. principale .